Giurisprudenza lavorativa

Licenziamento illegittimo per assenza in smart working autorizzato

La Cassazione stabilisce che il consenso del datore di lavoro è sufficiente per il lavoro agile.

Licenziamento illegittimo per assenza in smart working autorizzato

Un dipendente non può essere licenziato per assenza ingiustificata se dimostra di aver lavorato in smart working con il consenso del datore di lavoro, anche in assenza di un accordo scritto. Questa è la conclusione di una recente sentenza della Cassazione, che ha confermato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore accusato di essersi assentato ingiustificatamente per nove giorni durante la pandemia da Covid. L’azienda sosteneva che il dipendente si fosse assentato dal lavoro senza alcun tipo di autorizzazione, mentre il lavoratore ha dimostrato di aver svolto regolarmente le proprie mansioni da remoto, presentando come prove alcune mail scambiate con il datore di lavoro e una registrazione audio.

La prova del consenso

Secondo i giudici della Cassazione, il materiale fornito dal lavoratore è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che il lavoro agile fosse stato concordato tra le parti, nonostante l’assenza di un accordo scritto. In particolare, uno scambio di mail del 20 marzo 2020 è risultato decisivo: il dipendente comunicava di trovarsi già in smart working e il rappresentante legale dell’azienda rispondeva: «Ok, andiamo avanti così…».

Altri elementi a favore del lavoratore

Oltre allo scambio di mail, ci sono stati altri due elementi che hanno convinto i giudici a dare ragione al lavoratore. Una registrazione audio ha confermato che il datore di lavoro era pienamente consapevole della modalità di lavoro agile adottata. Inoltre, in busta paga, le ore di smart working venivano registrate come ferie, permessi retribuiti o permessi ex legge 104/1992, una scelta riconducibile alla stessa azienda e confermata anche in aula di tribunale.