Regole pratiche

Conguagli energetici, quando il consumatore può eccepire la prescrizione

Il termine decorre dall’ultimo giorno dei consumi: indicazioni su reclami, importi arretrati e opposizione giudiziale

Conguagli energetici, quando il consumatore può eccepire la prescrizione

Le bollette di conguaglio relative a consumi effettuati diversi anni prima possono contenere importi molto elevati, anche a quattro o cinque cifre. In questi casi, per stabilire se una somma sia ancora dovuta non è sufficiente guardare alla data di emissione del documento o alla scadenza indicata dal fornitore: il termine di prescrizione va collegato al periodo in cui l’energia è stata effettivamente erogata.

A chiarire il principio è una decisione del Tribunale di Bologna, la sentenza n. 5838 del 29 settembre 2026, richiamata dall’avvocato Giuseppe Donato Nuzzo. Il giudice ha stabilito che la prescrizione biennale delle bollette decorre dall’ultimo giorno del periodo di consumo a cui si riferisce la fattura, non dal momento successivo in cui la società decide di emettere il conguaglio.

Il principio stabilito dal giudice

La disciplina è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, la legge n. 205 del 2017, e successivamente integrata dalla legge n. 160 del 2019. Il termine ridotto a due anni riguarda i crediti relativi alle forniture di elettricità, gas e servizio idrico e si applica agli utenti domestici, compresi i singoli condomini e i condomini costituiti, alle microimprese e ai professionisti. Per le utenze elettriche, la prescrizione breve riguarda le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018.

Nel caso esaminato a Bologna, una società venditrice di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una somma superiore a 50.000 euro. L’importo riguardava conguagli riferiti a consumi risalenti nel tempo, contabilizzati e fatturati con notevole ritardo. Il debitore aveva presentato opposizione, sostenendo che il credito fosse ormai prescritto.

La società sosteneva invece che il diritto al pagamento fosse diventato esigibile soltanto con l’emissione della fattura. Il tribunale ha respinto questa tesi, precisando che il credito per l’energia nasce progressivamente, man mano che il servizio viene erogato, secondo quanto previsto dall’articolo 1562 del Codice civile. La bolletta, quindi, ha funzione contabile e di rendicontazione, ma non crea il diritto di credito.

Per le fatture di conguaglio, il conteggio deve partire dall’ultimo giorno del periodo di consumo indicato per la quota di energia oggetto di ricalcolo. Una fatturazione tardiva o il differimento della lettura non possono spostare arbitrariamente l’inizio della prescrizione. Diversamente, i fornitori potrebbero aggirare il limite biennale previsto a tutela dei clienti.

Poiché nel caso concreto la richiesta era arrivata oltre due anni dopo l’effettiva erogazione dei consumi e non risultavano atti idonei a interrompere la prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 del Codice civile, il tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.

Come contestare gli importi arretrati

Il Testo integrato della fatturazione di Arera stabilisce che ogni bolletta debba essere emessa entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato. Per verificare se una somma possa essere prescritta occorre dunque confrontare la data dell’ultimo consumo con quella di emissione: il periodo deve risultare anteriore di oltre due anni e 45 giorni.

I venditori di energia elettrica, gas e acqua devono inoltre indicare chiaramente in bolletta gli importi per i quali il cliente può eccepire la prescrizione biennale e mettere a disposizione un modulo precompilato per esercitare il diritto. La prescrizione, però, non opera automaticamente: secondo l’articolo 2938 del Codice civile deve essere fatta valere espressamente dalla persona o dal soggetto tenuto al pagamento.

Chi riceve una richiesta relativa a consumi ultrabiennali non dovrebbe quindi limitarsi a ignorarla. È consigliabile inviare al fornitore una contestazione formale tramite Pec o raccomandata con avviso di ricevimento, indicando gli importi contestati e richiamando l’avvenuta prescrizione. La cautela riguarda anche le proposte di rateizzazione e i pagamenti parziali: senza una riserva esplicita o una contestazione scritta, tali atti possono essere interpretati come riconoscimento del debito.

Se è già stato notificato un decreto ingiuntivo, l’opposizione deve essere presentata davanti al giudice competente entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, come previsto dall’articolo 641 del Codice di procedura civile. La stessa tutela può riguardare anche gli amministratori di condominio per le utenze delle parti comuni, tra cui illuminazione, ascensori e impianti centralizzati.