SICUREZZA DIGITALE

Contro il deepnude, la proposta normativa di Meritocrazia Italia

Il fenomeno e le statistiche dei contenuti manipolati

Contro il deepnude, la proposta normativa di Meritocrazia Italia

Da tempo Meritocrazia Italia chiede l’introduzione di misure normative volte a prevenire, reprimere e contrastare il fenomeno in crescita dei deepnude. Si tratta della creazione o della modifica di contenuti multimediali tali da far apparire il soggetto ritratto nudo, seminudo o coinvolto in atti sessualmente espliciti. È una sottocategoria del deepfake, nella quale vengono inseriti tutti i contenuti generati o alterati da intelligenze artificiali a carattere pornografico e/o erotico. In vero, il termine “sottocategoria” non rende bene l’idea della dimensione del problema, dal momento che, da rilevazioni internazionali nel 2019, il 99% dei contenuti deepfake è qualificabile come deepnude. Ulteriore percentuale preoccupante riguarda l’utilizzo di tali immagini per la violenza di genere, poiché nel 2024 il sistema Sensity.ai (strumento online di contrasto ai deepfake) ha rivelato che il 99% delle vittime di deepnude analizzati dal sistema erano di sesso femminile.

Le criticità legali e tecniche nella tutela delle vittime

Le implicazioni fattuali e giuridiche sono molteplici: facilità di creazione dei contenuti e loro diffusione; anonimato nell’utilizzo delle IA generative tramite utilizzo di VPN o browser onion rooting con accesso anonimo e gratuito; difficoltà nel tracciamento dei contenuti diffusi sulle principali piattaforme social e conseguente impossibilità di rimozione completa dei medesimi; scriminante del consenso del soggetto ritratto nel contenuto multimediale e incapacità del fruitore finale del media di comprendere se si tratti di un prodotto legittimo o illegittimo; complesso inquadramento giuridico della fattispecie criminosa, con conseguente rischio di non punibilità delle condotte.

Il panorama normativo internazionale da Washington a Seul

Sono pochi i Paesi che si sono dotati di una normativa ad hoc. Tra questi figurano gli Stati Uniti, che il 19 maggio scorso hanno adottato il Take It Down Act, approvato alla quasi unanimità dal Congresso, ma non per questo esente da critiche. È l’unica disciplina che concentra gli sforzi solo attorno alle piattaforme social e non contro i singoli utenti. Nello specifico, le aziende titolari dei social hanno 24 ore per procedere alla rimozione dei contenuti deepnude, che potranno essere segnalati tanto dalle autorità quanto dai cittadini privati. Inoltre, il contenuto oscurato, dovrà subire un tracciamento basato su hash, in modo da reperirne ogni copia diffusa online e procedere all’oscuramento totale. Sono previste sanzioni economiche per ogni singolo deepnude sfuggito al control preventivo, nonché per ogni contenuto rimosso successivamente alle 24 ore. Le agenzie stampa, i rappresentanti delle industrie social, così come alcuni parlamentari statunitensi hanno lamentato però un’eccessiva vaghezza e genericità delle definizioni adottate, paventando il rischio che vengano colpiti indistintamente contenuti legittimi e illegittimi.

Anche il Regno Unito si è munito di una propria norma anti deepnude, mediante l’Online safety Act, che dal marzo 2026 ha criminalizzato la sola «condivisione di immagini che sembrino mostrare (appear to show) una persona senza il suo consenso». Inoltre, al Sexual Offences Act del 2003 è stata aggiunta la previsione del reato di «creazione di una presunta immagine intima di un adulto senza il suo consenso». Infine, mediante il Crime and Policing Bill 2025 si introdurrà, in caso di effettiva adozione, la criminalizzazione della sola «creazione, diffusione e il possesso di modelli di IA in grado di creare contenuti pedopornografici». Anche qui deve evidenziarsi la genericità delle disposizioni penali e un riferimento al consenso basato su complessi accertamenti postumi rispetto alla creazione del contenuto e alla sua diffusione in rete. Invece, il divieto assoluto di possesso e creazione di modelli di IA generativa per contenuti pedopornografici appare soluzione radicale, efficace e proporzionata alla condotta criminosa che intende reprimere.

Ad oggi, la normativa più punitiva è sicuramente quella della Corea del Sud, Paese nel quale il deepnude ha assunto le dimensioni di una piaga sociale senza argine. Nel tentativo di reprimere radicalmente il fenomeno, è criminalizzata anche la sola «visione intenzionale» di contenuti deepnude, punita con la reclusione in carcere sino a 3 anni e una multa pari a circa € 20.000,00. Nel caso di creazione dei contenuti, invece, il massimo edittale è elevato a 5 anni e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

Le direttive europee e il quadro legislativo italiano

Anche l’Unione Europea, mediante il Digital Omnibus on IA, consistente nel settimo pacchetto di norme per l’armonizzazione e la semplificazione dell’IA Act, ha ufficialmente vietato l’operatività in U.E. di tutte le I.A. che siano preposte alla generazione di contenuti deepnude. L’Italia si è munita di una normativa nazionale volta a contrastare il fenomeno del deepfake, introducendo reati specifici consumati con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ciò è avvenuto con la l. n. 132 del 2025, il cui art. 26 prevede, tra le diverse modifiche all’ordinamento, anche l’adozione dell’art. 612 quater c.p., il cui dato letterale mira alla prevenzione e criminalizzazione delle condotte idonee a produrre un danno ingiusto mediante qualsiasi contenuto qualificabile come deepfake, senza far menzione espressa del contesto pornografico o erotico del medesimo.

I limiti dei divieti assoluti sulla rete

Non basta. Serve un intervento mirato che punti all’introduzione di misure specifiche per il contrasto efficace al fenomeno. È insufficiente anche un fare meramente proibitivo. Ciò per due ordini di ragioni: in primis, inibire tout court condotte su internet equivale, nella maggior parte dei casi, a spronare gli utenti a inventare modi e sistemi per aggirare i divieti e le limitazioni. In secondo luogo, perché lo strumento dell’IA generativa, in sé, non può essere considerato come legittimo o illegittimo, ma costituisce un mero supporto per la realizzazione di attività e progetti. In altri termini, una normativa meramente inibitoria non solo non produrrebbe il risultato ambito, favorendo invece un utilizzo clandestino di IA generative, ma priverebbe tutti di uno strumento utilizzabile per il raggiungimento di scopi di leciti.

Soluzioni tecnologiche per l’identificazione degli autori

La modalità che si suggerisce per introdurre una seria legislazione anti deepnude dovrebbe, invece, valorizzare la responsabilità dell’utilizzatore, avvalendosi, al contempo, dei provider dei sistemi di IA per la repressione degli usi criminosi. Per far ciò è essenziale la sinergia tra l’ordinamento nazionale e quello dell’Unione europea. Uno strumento di forte impatto, ad esempio, potrebbe risiedere nei metadati, ovvero informazioni invisibili ai fruitori medi di contenuti e che vengono salvate automaticamente nei contenuti medesimi e che permettono di identificare in modo univoco un determinato contenuto multimediale, individuandone l’autore, il luogo e la data di creazione, gli strumenti utilizzati e, in casi più avanzati, anche tutti i passaggi di diffusione online.

Identificazione avanzata e consenso preventivo delle parti

Inoltre, valorizzando il c.d. criterio di rischio, già adottato dall’Europa, si potrebbe imporre ai principali servizi di IA generativa l’obbligo di identificazione dei propri utenti, utilizzando sistemi di accredito rafforzati quali lo Spid o l’EUDI Wallet di prossima diffusione. L’utente, inoltre, andrebbe informato della raccolta dei suoi dati, così come che tutti i contenuti generati saranno a lui riconducibili, così da elidere quel senso di impunità e sicurezza generato dalla falsa percezione che internet sia una zona franca e priva di leggi. Ed ancora, in caso di creazione di contenuti che possano essere ricompresi nella categoria del deepnude, la stessa I. dovrebbe richiedere la conferma del consenso prestato dal soggetto ritratto, indicando espressamente che la diffusione di materiale pornografico alterato o generato con l’intelligenza artificiale costituisce reato.

La proposta di legge per un nuovo articolo del codice penale

Infine, Meritocrazia Italia ritiene doveroso, al fine di garantire massima tutela e altrettanta massima repressione in materia di deepnude, l’introduzione all’interno del codice penale, di un nuovo disposto normativo, di cui all’art. 612 quinques c.p. che recita «Chiunque condivida, pubblichi o comunque diffonda su internet in maniera pubblica o privata e senza il consenso della persona ritratta contenuti multimediali di qualsiasi natura e aventi carattere pornografico o erotico, che siano creati, generati, modificati o in qualunque modo alterati dall’intelligenza artificiale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni di reclusione. Il delitto è punibile d’ufficio».

Stop war.

Meritocrazia Italia

Il Presidente Nazionale Walter Mauriello