Santa Sede

Stipendi dei cardinali, Leone toglie le riduzioni introdotte da Francesco

Le percentuali riguardavano porporati curiali, vertici dicasteriali e personale religioso e laico

Stipendi dei cardinali, Leone toglie le riduzioni introdotte da Francesco

Le norme introdotte durante il pontificato di Francesco prevedevano una serie di riduzioni sugli stipendi del personale della Santa Sede. Le misure, ricordate da Vatican News, interessavano in modo diverso i cardinali di Curia, i dipendenti degli organismi vaticani e il personale religioso e laico.

Con una Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021. Misure, scrive Leone, che “furono necessarie anche per far fronte all’eccezionale sfida della pandemia” dovuta al Covid.

“Quelle misure – scrive Papa Leone – possono ora essere superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell’impegno di garantire la sostenibilità economica. In sostanza si abolisce definitivamente la riduzione ai Cardinali “del dieci percento rispetto all’ultima retribuzione corrisposta”.

Le percentuali delle riduzioni

Per i cardinali di Curia era stata stabilita una decurtazione del 10%. La riduzione riguardava quindi i porporati impegnati negli incarichi della Curia romana, mentre il provvedimento distingueva le diverse fasce del personale in base al ruolo e al livello retributivo.

Una diminuzione dell’8% era prevista per i dipendenti della Santa Sede, del Governatorato e degli altri enti collegati inquadrati nei livelli C e C1. Si tratta, secondo la classificazione richiamata, dei capi e dei segretari dei Dicasteri. Per i dipendenti chierici o religiosi era invece stata applicata una riduzione generalizzata del 3%.

Il blocco degli scatti biennali

Alle decurtazioni si aggiungeva il blocco degli scatti biennali, cioè degli aumenti automatici collegati alla permanenza in servizio e riconosciuti ogni due anni. La sospensione interessava tutto il personale in servizio, ma per i dipendenti laici si applicava a partire dal quarto livello retributivo.

La misura, dunque, non riguardava gli stipendi più bassi del personale laico. Il quadro delineato dalle disposizioni distingueva così tra le posizioni apicali e le fasce inferiori, concentrando le riduzioni e la sospensione degli aumenti sui livelli individuati dai provvedimenti.