Legge elettorale

La nuova legge elettorale: come funziona il ‘Melonellum’

Approvata alla Camera, ora la legge 'Melonellum' attende il voto del Senato

La nuova legge elettorale: come funziona il ‘Melonellum’

Il 16 luglio 2026, la legge elettorale conosciuta come ‘Melonellum’ ha superato il primo scoglio con l’approvazione alla Camera. Ora il provvedimento è atteso al Senato, dove potrebbe subire modifiche, in particolare riguardo all’introduzione delle preferenze, prima di tornare a Montecitorio per una terza lettura.

Questa legge prevede diverse novità per il sistema elettorale italiano. Una delle principali caratteristiche è l’indicazione del premier: i partiti devono indicare nel loro programma elettorale il nome del candidato per la presidenza del Consiglio. La mancata indicazione comporta l’inammissibilità delle liste.

Le principali caratteristiche della legge

Inoltre, non tutti i partiti devono raccogliere firme per presentare le liste. Sono esonerati i partiti con un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2025. Tuttavia, partiti come Futuro nazionale, +Europa e Partito liberaldemocratico non rientrano in questo esonero.

Per quanto riguarda le pluricandidature, è previsto l’obbligo di presentare liste in almeno un terzo delle circoscrizioni alla Camera. I candidati devono presentarsi anche in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la loro lista. Le liste sono bloccate, con un massimo di sei candidati per simbolo nei collegi plurinominali.

Premio di maggioranza e sbarramento

Il premio di maggioranza rimane una componente fondamentale: sono previsti 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per chi ottiene almeno il 42% dei voti in ciascuna Camera. Se questo tetto viene superato, i seggi in eccesso vengono sottratti alla lista che ha ricevuto il premio. Il sbarramento è fissato al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste singole.

Infine, il voto estero subirà delle modifiche, con la riduzione delle attuali quattro Circoscrizioni estere a due alla Camera e una al Senato. Viene anche istituito un elenco degli elettori fuori sede presso l’ufficio elettorale di ciascun comune, per consentire loro di votare nel comune di temporaneo domicilio.